art.11-1 - ARTICOLO NOVANTANOVE - Associazione per il Dialogo sociale

Vai ai contenuti
STATUTO
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo


11.5Il Consiglio nomina nel proprio seno un Vicepresidente nonché provvede alla nomina del Tesoriere, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l’Assemblea degli Associati.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale. Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l’ora della riunione nonché l’ordine del giorno da recapitarsi con qualsiasi mezzo di comunicazione scritto a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima della data di convocazione.


11.6
Il Consiglio può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale che si trovi in Italia o, comunque, in particolari occasioni, anche all’estero.





11.7
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.









SEGUE
Torna ai contenuti