art.11-2 - ARTICOLO NOVANTANOVE - Associazione per il Dialogo sociale

Vai ai contenuti
STATUTO
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo


11.8
E' possibile tenere da remoto le riunioni del Consiglio con modalità che assicurino lo svolgimento della riunione in assenza di partecipazione fisica degli intervenuti, che potranno essere dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

-
nel caso di svolgimento della riunione da remoto (o in forma ibrida), il luogo fisico di svolgimento della riunione sarà quello in cui è presente il Presidente anche se il segretario della riunione concorrerà da remoto alla formazione e, poi, alla sottoscrizione del verbale;

-
sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

-
sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;

-
sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

-
che siano indicati nell'avviso di convocazione le piattaforme e modalità tecniche di partecipazione alla riunione.



11.9Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario, nominato dal Presidente.  Nelle riunioni da remoto è opportuna la registrazione dell’evento.









SEGUE
Torna ai contenuti