art.5 - ARTICOLO NOVANTANOVE - Associazione per il Dialogo sociale

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STATUTO
Art. 5 - Patrimonio ed entrate dell'associazione


5.1Il patrimonio dell’Associazione è costituito:


dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;


dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;


da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.


5.2
Le entrate dell'Associazione sono costituite:

dalle quote associative periodicamente versate dagli associati;


dai redditi derivanti dal suo patrimonio;


dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie;


da elargizioni o contributi da parte di  enti pubblici e privati o persone fisiche;


da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;


dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore.


5.3Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.





5.4Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire all’Associazione.





5.5L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a questi.





5.6I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.





5.7Qualsiasi versamento al fondo di dotazione non crea in capo agli associati o sostenitori altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.





5.8
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.





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