art.19 - ARTICOLO NOVANTANOVE - Associazione per il Dialogo sociale

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STATUTO
Art. 19 - Scioglimento


19.1In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


19.2
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei ¾ (tre quarti) dei componenti dell’Assemblea sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea provvederà inoltre alla nomina di due o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i relativi poteri.



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