STATUTO
Art. 16 – Il Collegio dei Revisori dei conti
16.1 | Contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio. | |||
16.2 | L’incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. | |||
16.3 | Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio direttivo. | |||
16.4 | I Revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti; partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri; danno parere sui bilanci. A tale scopo il Collegio si riunisce almeno due volte all’anno. | |||