STATUTO
Art. 15 – Il Collegio dei Probiviri
15.1 | Il controllo sulla corretta applicazione dello Statuto e la definizione di ogni eventuale controversia tra gli associati o tra un associato e le strutture organizzative dell'Associazione è obbligatoriamente esercitata da un Collegio dei Probiviri nominato dall’Assemblea e composto da tre membri effettivi e due supplenti, che possono essere anche non associati. | |||
15.2 | Nel caso di cessazione dalla carica di un membro effettivo, per qualsiasi causa, subentra il supplente più anziano. Se viene a cessare il Presidente, si procede alla nomina di un nuovo Presidente, una volta ricostituito il collegio dei membri effettivi. | |||
15.3 | Il Collegio dei Probiviri, oltre a svolgere le funzioni di magistratura interna (comprese quelle di cui all’Art. 8.8 in relazione al reclamo avverso l’esclusione), può rilasciare pareri su richiesta degli organi statutari. | |||
15.4 | La sede del Collegio dei Probiviri è, di regola, presso la sede dell’Associazione. | |||
SEGUE |