art.15 - ARTICOLO NOVANTANOVE - Associazione per il Dialogo sociale

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STATUTO
Art. 15 – Il Collegio dei Probiviri


15.1Il controllo sulla corretta applicazione dello Statuto e la definizione di ogni eventuale controversia tra gli associati o tra un associato e le strutture organizzative dell'Associazione è obbligatoriamente esercitata da un Collegio dei Probiviri nominato dall’Assemblea e composto da tre membri effettivi e due supplenti, che possono essere anche non associati.


15.2
Nel caso di cessazione dalla carica di un membro effettivo, per qualsiasi causa, subentra il supplente più anziano. Se viene a cessare il Presidente, si procede alla nomina di un nuovo Presidente, una volta ricostituito il collegio dei membri effettivi.



15.3
Il Collegio dei Probiviri, oltre a svolgere le funzioni di magistratura interna (comprese quelle di cui all’Art. 8.8 in relazione al reclamo avverso l’esclusione), può rilasciare pareri su richiesta degli organi statutari.



15.4
La sede del Collegio dei Probiviri è, di regola, presso la sede dell’Associazione.









SEGUE
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