STATUTO
Art. 12 - Il Presidente
12.1 | Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. | |||
12.2 | Al Presidente dell’Associazione compete l’ordinaria amministrazione dell’Associazione sulla base delle direttive emanate dalla Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. | |||
12.3 | Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo, curando l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. | |||
12.4 | Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente. | |||