art.11 - ARTICOLO NOVANTANOVE - Associazione per il Dialogo sociale

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STATUTO
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo


11.1
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea Generale, da un numero dispari minimo di cinque fino a un massimo di undici membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente, eletti tra i soci Ordinari, come sopra precisato. Sono liberamente rieleggibili.


11.2
La nomina dei componenti del Consiglio Direttivo spetta all’Assemblea Generale fermo restando che almeno due terzi dei componenti appartengano alla categoria dei Soci Ordinari.



11.3
Il mandato dei componenti del Consiglio Direttivo è di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione per cooptazione, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 11.2: in ogni caso, la nomina del componente cooptato deve essere convalidata alla prima riunione utile della Assemblea.



11.4
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti l’intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato, previa immediata convocazione dell’Assemblea ad opera del Presidente o del Vice-Presidente o del Consigliere più anziano che non siano venuti meno, nell’ordine di preferenza anzidetto.









SEGUE
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