STATUTO
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo
11.1 | L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a
scelta dell’Assemblea Generale, da un numero dispari minimo di cinque fino a un
massimo di undici membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente, eletti
tra i soci Ordinari, come sopra precisato. Sono liberamente rieleggibili. | |||
11.2 | La nomina dei componenti del Consiglio Direttivo spetta all’Assemblea Generale fermo restando che almeno due terzi dei componenti appartengano alla categoria dei Soci Ordinari. | |||
11.3 | Il mandato dei componenti del Consiglio Direttivo è di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione per cooptazione, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 11.2: in ogni caso, la nomina del componente cooptato deve essere convalidata alla prima riunione utile della Assemblea. | |||
11.4 | Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti l’intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato, previa immediata convocazione dell’Assemblea ad opera del Presidente o del Vice-Presidente o del Consigliere più anziano che non siano venuti meno, nell’ordine di preferenza anzidetto. | |||
SEGUE |