STATUTO
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo
11.10 | Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea; alla nomina dei dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea. | |||
11.11 | Il Consiglio Direttivo può delegare particolari poteri ed incarichi ad un Comitato esecutivo composto da un massimo di cinque componenti, membri del Consiglio stesso. Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato esecutivo si applicano le norme previste per il Consiglio Direttivo. | |||
11.12 | Eventuali compensi o rimborsi spese da corrispondere ai Consiglieri e ai Revisori sono determinati dall’Assemblea Generale degli Associati. | |||