art.10-3 - ARTICOLO NOVANTANOVE - Associazione per il Dialogo sociale

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STATUTO
Art. 10 – Assemblea Generale dei soci


10.9
E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

-
nel caso di svolgimento dell'Assemblea da remoto (o in forma ibrida), il luogo fisico di svolgimento dell'Assemblea sarà quello in cui è presente il Presidente anche se il segretario della riunione concorrerà da remoto alla formazione e, poi, alla sottoscrizione del verbale;

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che sia consentita al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

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che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti;

-
che siano indicati nell'avviso di convocazione le piattaforme e modalità tecniche di partecipazione alla riunione.



10.10
Il processo verbale delle riunioni assembleari (nelle quali è opportuna la registrazione dell’evento) viene firmato anche digitalmente (specie se la riunione si tiene da remoto o in forma ibrida) dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione nelle sedi dell’Associazione e/o sul suo sito Internet.





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