STATUTO
Art. 15 – Il Collegio dei Probiviri
15.5 | I componenti del Collegio dei Probiviri non sono retribuiti ma hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle loro funzioni (vitto, alloggio, trasporto, ecc.). | |||
15.6 | Una volta investito della trattazione di una controversia, il Collegio dei Probiviri procede alla convocazione delle parti interessate e, se la natura della controversia lo consente, procede ad un tentativo di conciliazione della controversia. Se il tentativo di conciliazione riesce, viene redatto un verbale contenente i termini dell’accordo o della soluzione concordata tra le parti e viene trasmesso al Presidente dell’Associazione. Se il tentativo di conciliazione ha esito negativo o non viene svolto, il Collegio dei Probiviri ascolta le parti personalmente o a mezzo dei loro rappresentanti ed assegna alle medesime parti dei termini idonei per la produzione di documentazione o il deposito di scritti difensivi; può altresì raccogliere le necessarie informazioni richiedendole alle strutture dell’Associazione o a terzi. | |||
15.7 | E' possibile tenere le riunioni del Collegio dei Probiviri in Italia o all’estero (come previsto al precedente Articolo 11.6 per il Consiglio Direttivo) ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, in Italia o all’estero, audio e/o video collegati, come previsto al precedente Articolo 11.8 per il Consiglio Direttivo. | |||
15.8 | Il Collegio dei Probiviri si pronunzia entro 60 (sessanta) giorni dalla sua prima riunione. Tale termine può essere prorogato una sola volta e per non più di 60 (sessanta) giorni per motivate ragioni che vanno comunicate alle parti ed al Presidente dell’Associazione. | |||
15.9 | La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e definitiva. | |||