art.10 - ARTICOLO NOVANTANOVE - Associazione per il Dialogo sociale

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STATUTO
Art. 10 – Assemblea Generale dei soci


10.1L’Assemblea Generale è composta da tutti i Soci Ordinari dell’Associazione ed è organo sovrano dell’Associazione stessa. Possono parteciparvi i Soci Onorari e Sostenitori con diritto di parola ma senza diritto di voto.


10.2
L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre).
Essa inoltre:

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provvede alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo (fermo restando che i Soci Consiglieri in carica del CNEL o del CESE non possono raggiungere la metà dei componenti complessivi del Consiglio Direttivo), dei componenti del Collegio dei Probiviri e eventualmente dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti;

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provvede alla nomina del Presidente, che deve essere un Socio Ordinario (purché non Consigliere in carica del CNEL o del CESE);

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provvede alla nomina del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, che deve essere un Socio Ordinario (purché non Consigliere in carica del CNEL o del CESE); in caso di vacanza in corso di esercizio tale nomina è di competenza del Consiglio Direttivo per essere poi sottoposta a ratifica da parte dell’Assemblea, alla prima riunione utile;

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delinea gli indirizzi generali e programmatici dell’attività dell’Associazione;

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delibera sulle modifiche al presente Statuto, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Il quorum costitutivo in prima convocazione è raggiunto con la presenza dei ¾ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritti di voto.

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approva eventuali regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo, che intendano disciplinare lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

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delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

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delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto;

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delibera su quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.









SEGUE
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